La carne confezionata nel punto vendita deve riportare in etichetta la data di scadenza?
La Corte di Cassazione, che con la sentenza 24379 del 9 settembre 2021 (proprio sull’omissione della data di scadenza su fettine di pollo confezionate nel punto vendita di una catena della grande distribuzione) ha confermato la non obbligatorietà della data per i prodotti preincartati. Spieghiamo meglio…
Già il decreto legislativo 109/92, che attuava direttive CEE del 1989, distingueva tra ‘prodotto alimentare preconfezionato’ (cioè l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui era stato immesso prima di essere posto in vendita) e ‘prodotto alimentare preincartato’ (ossia l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale e’ stato posto o avvolto negli esercizi di vendita).
La Corte di Cassazione ha ritenuto di concordare con la circolare ministeriale: i prodotti preconfenzionati nel punto vendita per la vendita immediata sono da parificarsi ai prodotti sfusi, con conseguente non obbligatorietà dell’apposizione della data di scadenza per l’immediato esito alla clientela.
La decisione è del tutto sensata: se un consumatore oggi (poniamo che sia il 30 giugno) chiede al banconiere di affettarle una certa quantità di fettine di petto di pollo, non troverà sull’incarto la data di scadenza: sa che ha acquistato le fettine il 30 giugno e le consumerà nel minor tempo possibile (sempre previa accurata cottura).
Allo stesso modo non troverà la data di scadenza se, anziché chiederle al banconiere, preleva dal banco frigo un vassoietto di fettine di pollo preparato sempre oggi 30 giugno dallo stesso banconiere lì nello stesso punto vendita. Ai fini della conservazione è del tutto ininfluente che l’operazione sia avvenuta su sua richiesta e in sua presenza o in sua assenza, quel che conta è se ambedue i prodotti sono stati posti nel rispettivo involucro il 30 giugno.
Se la carne di pollo è stata invece preimballata, ossia perviene già confezionata da un altro operatore al punto vendita, il prodotto non è per niente assimilabile a un prodotto sfuso: l’obbligo della data di scadenza (“da consumare entro …”) è confermato, come previsto dal regolamento (CE) n. 543/2008
FONTE: https://ilfattoalimentare.it/data-di-scadenza-carne.html