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Latte e prodotti lattiero-caseari, prorogato al 31 dicembre 2021 l'obbligo dell'origine in etichetta

Latte e prodotti lattiero-caseari, prorogato al 31 dicembre 2021 l'obbligo dell'origine in etichetta

È stato prorogato sino al 31 dicembre 2021 il decreto ministeriale 9 dicembre 2016 sull'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

È quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 215 di sabato scorso.

Il decreto ministeriale 9 dicembre 2016, si ricorda, stabilisce che l'indicazione dell'origine deve comparire in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate sono le seguenti:

  • "Paese di mungitura: (nome del Paese nel quale è stato munto il latte)";
  • "Paese di condizionamento o trasformazione: (nome del Paese in cui il latte è stato condizionato o trasformato)".

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura: "Origine del latte: (nome del Paese)".

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

  • "latte di Paesi UE", se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
  • "latte condizionato o trasformato in Paesi UE", se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".

Il decreto ministeriale 9 dicembre 2016, come specificato nell'allegato, si applica a:

  • latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
  • latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
  • latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti, aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao;
  • siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti;
  • prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti;
  • burro e altre materie grasse provenienti dal latte;
  • creme lattiere spalmabili;
  • formaggi, latticini e cagliate;
  • latte sterilizzato a lunga conservazione;
  • latte Uht a lunga conservazione.

Sempre nell'allegato, si precisa che per latte si intende «sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale».

Sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

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