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La responsabilità ambientale nel D.Lgs. n. 231/2001

La responsabilità ambientale nel D.Lgs. n. 231/2001

Il legislatore aveva meditato l'introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01 già con la legge 29 settembre 2000 n. 300, successivamente espunti. Mentre nel 2007 i delitti di omicidio e lesioni colpose ex artt. 589 e 590 c.p. sono stati fatti rientrare nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, l'inserimento anche dei reati ambientali all'interno del medesimo elenco si è fatto attendere fino al 2011.

L'impulso normativo è arrivato dalla direttiva comunitaria 2008/99/CE del 19 novembre 2008 che ha finalmente imposto al legislatore di modificare in tal senso il novero dei reati-catalogo.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserendo (oltre alle fattispecie di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.) tra i reati presupposto molti degli illeciti previsti nel TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nella l. n. 150/1992 , nella l. n. 549/1993 , nel D.Lgs. n. 202/2007 . Con la l. n. 68/2015, poi, sono stati aggiunti agli illeciti ora citati, anche quelli previsti agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies c.p. e gli illeciti associativi aggravati ex art. 452 octies c.p.

Reati ambientali: contravvenzioni dolose e colpose

L'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, al comma 1 lett. f) e g), prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti della persona giuridica, laddove i vertici aziendali (o i soggetti da questi diretti) commettano i reati di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p. nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Inoltre, l'art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 introduce nel novero dei reati presupposto quelli previsti dal TUA ad alcuni specifici commi degli artt. 137, 256, 257, 279 . Allo stesso modo trovano introduzione nell'elenco dei reati catalogo anche le fattispecie previste: nella l. n. 150/1992 artt. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art. 6 co. 4; nella l. n. 549/1993 art. 3 co. 6 e nel D.Lgs. n. 202/2007 artt. 8 co. 1 e 2 e 9 co. 1 e 2.

Si evidenzi come tutte le ipotesi di reato ora citate devono classificarsi come contravvenzioni perciò realizzabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. La sussistenza del dolo o della colpa rileva al più per quel che riguarda la commisurazione della pena.

Reati ambientali: delitti dolosi, colposi e preterintenzionali

L'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, al comma 1 lett. a), b), c) e d) introduce tra i reati presupposto al verificarsi dei quali sorge la responsabilità da reato dell'ente, i delitti contenuti nel codice penale agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies c.p., nonché i delitti associativi aggravati ex art. 452 octies c.p. Ognuna delle fattispecie in discorso viene ad esistenza laddove l'autore del fatto abbia agito con dolo, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 452 quinquies c.p. che prevede la diminuzione della pena per le ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale, laddove connotate da colpa.

Sono reati-catalogo, ai sensi dell'art. 25 undecies citato, anche i delitti di cui agli artt. 258 co. 4 secondo periodo e 260 bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo, co. 8 primo e secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006, nonché quello di cui all'art. 3 bis co. 1 della l. n. 150/1992.

Si rileva, inoltre, la connessione tra il reato di morte o lesioni a seguito di inquinamento ambientale ex art. 452 ter c.p. e la responsabilità da reato dell'ente.

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