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Covid-19 e sanificazione: la tutela della salute degli operatori

Covid-19 e sanificazione: la tutela della salute degli operatori

Il Decreto n. 274 del 7 luglio 1997 del Ministero dell’Industria e del commercio a fornisce una definizione delle attività di sanificazione, che rappresenta un "complesso di procedimenti e di operazioni" che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione (efficace anche nei confronti dei virus).

Una nota del Ministero della Salute specifica che anche i prodotti che riportano in etichetta "sanitizzante/sanificante" si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi.

L’operazione di sanitizzazione è sinonimo di disinfezione.

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 definisce la sanificazione e a fornisce indicazioni aggiornate sulle attività di disinfezione in relazione al virus SARS-CoV-2.

Rapporto ISS n. 12/2021 indica che il riferimento normativo in tale ambito è rappresentato, dal Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997 (DM 274/1997) e dalla Legge 82/1994 “che disciplinano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

La Circolare del Ministero dell’Industria n. 3420/C del 22 settembre 1997 precisa che laddove le attività di sanificazione sono svolte in aree di pertinenza dell’impresa e da parte del proprio personale, non possono essere applicabili le qualifiche richieste dal DM 274/1997”. E in merito all’uso dei prodotti, quando l’attività di sanificazione è effettuata in proprio, il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal DL.vo 81/2008, informando i lavoratori in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.

I prodotti da utilizzare per le attività di sanificazione possono essere:

  • prodotti a uso NON professionale: il datore di lavoro e il personale devono agire dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta
  • prodotti a uso professionale: in questo caso la dicitura "Solo per uso professionale" è espressamente indicata in etichetta. Valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre  leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In aggiunta, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008

Riguardo poi alla tutela della salute si sottolinea che “i prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate”.

Dopo aver verificato la necessaria efficacia virucida del prodotto per la disinfezione, è necessario “individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l’efficacia del prodotto che le misure di prevenzione e protezione per gli astanti, gli utilizzatori e per il personale che rientrerà nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)”.

Gli utilizzatori dei prodotti “dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale” di terza categoria (con riferimento al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e al Decreto Interministeriale 2 maggio 2001).

Nei Rapporti ISS COVID-19, in relazione alla definizione di “sanificazione”, si potranno trovare le condizioni del microclima, umidità e ventilazione. Ad esempio, “deve essere assicurato il ricambio frequente dell’aria all’interno degli ambienti, che può essere realizzato anche attraverso l’apertura regolare e ottimizzata delle finestre e di altri accessi, escludendo quelle più vicine alle strade trafficate ed evitando di effettuare tale operazione nelle ore di punta del traffico.

L’Istituto Superiore di Sanità si è soffermato più volte sull’importanza della ventilazione come “intervento efficace per limitare la trasmissione di patogeni a livello domestico e in scuole e uffici”. Indicazioni sul ricambio d’aria.

I valori relativi al “volume di aria che sarebbe necessario rinnovare per diminuire la probabilità di trasmissione di agenti patogeni da un soggetto infetto dipendono da un elevato numero di fattori quantificabili (es. qualità dell’aria utilizzata per il ricambio, numero di persone presenti, tipo di attività che causa l’espulsione di secrezioni respiratorie, volumetria dell’ambiente e ventilazione, ecc.)”, fattori che attraverso appropriati modelli “consentono di fornire indicazioni per i diversi scenari”.

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